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Responsabilità amministrativa delle imprese per i reati ambientali

Il Decreto Legislativo (D. Lgs.) 231/01 ha previsto l’estensione della responsabilità penale (fino ad allora “personale”) anche alle società nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi determinati reati previsti dal Decreto stesso. Questo è stato possibile istituendo, anche in Italia, la responsabilità amministrativa degli enti, vale a dire di tutte le società, organizzazioni, imprese, associazioni anche prive di personalità giuridica.

Le sanzioni previste per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, sono molto elevate, e comprendono:
• sanzioni pecuniarie fino a Euro 1.500.000,00
• sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, divieto di contrattare con gli enti
pubblici e via dicendo)
• confisca, anche per equivalente, del profitto del reato
• pubblicazione della sentenza

Delitti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01 (articolo 25 undecies)
Il D.Lgs. 231/01 comprende, ad oggi, circa 150 reati. Dal 2011, con l’introduzione dell’Art. 25-undecies, la responsabilità amministrativa è stata estesa anche ai reati ambientali.
In particolare sono considerati i seguenti reati
• distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
• scarico di acque reflue non autorizzato o in inosservanza delle autorizzazioni o dei limiti
• gestione dei rifiuti non autorizzata o illegale
• mancata bonifica dei siti
• violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
• traffico illecito di rifiuti
• attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
• non corretta o impropria gestione del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
• emissioni in atmosfera di impianti ed attività
• superamento dei limiti e non rispetto delle restrizioni sull’uso di sostanze dannose per l’ozono e per l’ambiente

Le sanzioni previste per tali reati vanno dall’applicazione di sanzioni interdittive fino a sei mesi a quelle pecuniarie per importi di svariate centinaia di migliaia di Euro. La commissione in concorso dei reati di gestione, traffico e smaltimento dei rifiuti non autorizzato, comporta una serie di sanzioni che può arrivare a 1.239.000,00 Euro, oltre all’applicazione delle sanzioni interdittive previste.

Perché adottare un Modello di Organizzazione e Gestione: la possibilità esimente.
L’unico modo per evitare di incorrere nella responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01 è l’adozione ed implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 sulla base, per esempio, di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 o EMAS.

Attinenza con il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e/o EMAS.
Il legislatore, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha esplicitamente riconosciuto la capacità esimente del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001:2007 e delle Linee Guida UNI-INAIL.
Riguardo ai reati ambientali, nessun effetto liberatorioè stato espressamente riconosciuto ai Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e EMAS. Tuttavia, le società, possono favorevolmente avvantaggiarsi dall’adozione di uno di questi Sistemi che, grazie al monitoraggio continuo delle prestazioni ed all’implementazione di procedure atte a garantire la conformità normativa in ambito ambientale, assicurano un approccio gestionale in grado di rispondere alle esigenze richieste ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

Informazioni:
LignoAlp Klammer & Partner GmbH
Andrea Klammer
Via delle Poste 16 - 39100 Bolzano
Tel. 348 338 88 19
www.klammer-partner.com